STATUTO DEL COMITATO

“AMICI DELL’OSPEDALE SAN PAOLO DI SAVONA”

 

 

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO – DURATA

 

ART. 1 –   DENOMINAZIONE. E’ costituito il “Comitato degli amici dell’Ospedale San Paolo di Savona”.

 

ART. 2 –  SEDE. Il  “Comitato degli amici dell’Ospedale San Paolo di Savona” ha sede nel Comune di Savona, in Via  Robatto 3/4.

 

ART. 3 – SCOPO. Il Comitato ha come scopo le seguenti attività:

  1. promuovere nell’opinione pubblica, nelle istituzioni locali, nei rappresentanti della società civile, il senso di appartenenza  all’Ospedale San Paolo di Savona  sensibilizzandoli sulla sua rilevanza strategica nella realtà sanitaria savonese;
  2. organizzare iniziative finalizzate alla valorizzazione dell’Ospedale San Paolo, della sua secolare storia e del suo futuro;
  3. contribuire a valorizzare, difendere e migliorare i livelli assistenziali ed organizzativi dell’Ospedale San Paolo garantendo la salvaguardia dei precipui interessi di salute dei pazienti.

 

ART. 4  SOCI  Per perseguire gli scopi sociali il Comitato è aperto all’iscrizione di tutti i Cittadini. I Soci Fondatori costituiscono il Consiglio Direttivo per un anno, ai sensi del successivo art. 23 e 24. Per il periodo successivo Il Consiglio Direttivo verrà eletto dall’assemblea e rimarrà in carica per anni tre.

 

ART. 5 –  SOCI. SOCI FONDATORI sono i soggetti fondatori del Comitato. SOCI GARANTI, costituenti il Comitato dei Garanti, sono i Cittadini che, per importanti cariche pubbliche e private ricoperte al presente o in passato, per titoli posseduti, per la loro comprovata  professionalità, ovvero per importanti attività condotte in settori affini o complementari alle finalità di cui all’art. 3,  possano dare lustro ed essere fonte di sapere ed impulso alle attività; tale qualifica viene deliberata dal Consiglio Direttivo. SOCI ORDINARI sono coloro che avendone fatta richiesta sono stati ammessi dal Consiglio Direttivo. SOCI SOSTENITORI sono coloro che contribuiscono con una quota associativa maggiorata o con contributi straordinari;  tale qualifica viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato è composto dai Soci Fondatori, dai Soci Garanti e dai Soci Ordinari e Sostenitori.

 

ART. 6 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI 

L’adesione al Comitato degli Amici dell’Ospedale San Paolo di Savona comporta per l’associato la maggiore età, l’essere in regola con il versamento delle quote associative, il diritto di partecipare alla gestione dell’Associazione attraverso l’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l’elettorato attivo e passivo. E’ espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione avviene a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso di cui al successivo articolo 7. Il socio è tenuto a corrispondere la quota di iscrizione nei termini  fissati dal Consiglio Direttivo e all’osservanza dello Statuto nonché delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo. I soci hanno diritto di frequentare i locali sociali, di servirsi delle strutture gestite dall’Associazione negli orari stabiliti, di partecipare alle attività e manifestazioni promosse dall’Associazione. Hanno inoltre il diritto di proporre nuovi soci.

 

ART. 7 – CESSAZIONE DELLA QUALITA’ DI SOCIO. La qualità di associato si perde per morte, per dimissioni volontarie, o per esclusione.

E’ escluso il socio quando:

– non osservi le disposizioni del presente atto e le deliberazioni legalmente assunte dagli organi del

Comitato;

– non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi del Comitato;

– abbia perduto i requisiti di moralità e correttezza essenziali;

– non adempia puntualmente, senza giustificati motivi, agli obblighi assunti a qualunque titolo    verso il Comitato;

– svolga attività che lo pongano in contrasto con gli scopi del Comitato;

– danneggi o tenti di danneggiare moralmente e materialmente l’attività del Comitato ed alimenti contrasti e disordini fra i Soci.

L’esclusione è sancita dall’assemblea.

 

FUNZIONAMENTO E ORGANI DEL

“COMITATO DGLI AMICI DELL’OSPEDALE SAN PAOLO DI SAVONA”

 

ART. 8 – CONSIGLIO  DIRETTIVO. Successivamente a quanto previsto all’art 4, il Comitato è amministrato da un Consiglio Direttivo composto di cinque membri eletti dall’Assemblea degli associati per la durata di anni tre.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, l’assemblea provvederà alla sua sostituzione alla prima assemblea annuale.

 

ART. 9 ORGANI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. Successivamente a quanto previsto all’art. 24, il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un vice Presidente e un Segretario. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

 

ART. 10 – POTERI DEL PRESIDENTE. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta legalmente il Comitato nei confronti di terzi e in giudizio.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Spetta al Presidente di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere di garantire il diritto di intervento alle riunioni dell’Assemblea degli associati.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione sia del Presidente che del Vice Presidente, le relative funzioni sono svolte dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

 

ART. 11 – IL SEGRETARIO. Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

– provvedere alla tenuta e all’aggiornamento del registro dei soci;

– provvedere al disbrigo della corrispondenza;

– è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

– predisporre lo schema del bilancio preventivo e consuntivo;

– provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità dell’organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;

– ove non sia nominato un tesoriere, provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità con le decisioni del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza alle riunioni del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea, il Presidente nomina alla funzione di verbalizzazione uno dei presenti.

 

ART. 12 – FUNZIONAMENTO  DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. Il Consiglio si riunisce  non meno di 2 volte all’anno, al fine di predisporre i bilanci preventivi e consuntivi e deliberare sull’ammontare della quota associativa.

Si riunisce inoltre ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da un componente del Consiglio Direttivo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

 

ART. 13 – POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

– nominare il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;

– sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo annuale;

– determinare il programma di lavoro annuale;

– accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;

– attribuire la qualifica di Soci Garanti per l’inserimento nel Comitato dei Garanti;

– fissare la quota sociale di iscrizione per i Soci e quella per i Soci Sostenitori;

– affidare incarichi organizzativi al suo interno o fra i soci;

– proporre all’Assemblea eventuali modifiche al presente Statuto;

– ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Il Consiglio Direttivo provvede, in conformità delle leggi e dello Statuto, all’amministrazione dell’Associazione compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all’assemblea.

 

ART. 14 – ASSEMBLEA  DEGLI  ASSOCIATI –  Gli associati sono convocati in assemblea dal Presidente almeno 1 volta all’anno mediante comunicazione scritta diretta e/o comunicazione informatica a ciascun associato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’assemblea deve essere convocata anche a seguito di richiesta motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, a norma dell’art. 20 C.C.

Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti gli associati in regola col pagamento della quota di associazione.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati mediante deleghe in forma scritta.

Delle riunioni dell’Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

 

ART. 15 – POTERI DELL’ASSEMBLEA. L’assemblea nomina i componenti del Consiglio Direttivo e il Revisore dei conti, delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sulle eventuali modifiche dello  Statuto e su tutto quanto a lei demandato per legge o per statuto.

 

ART. 16 – MAGGIORANZE  ASSEMBLEARI. Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’art. 21 C.C . ovvero a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare l’atto costitutivo e lo Statuto, occorrono la presenza di almeno 3/4  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento del Comitato e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

 

FONDO  DI  DOTAZIONE  –  QUOTA ASSOCIATIVA –  ESERCIZIO  ASSOCIATIVO

 

ART.  17  –   FONDO  DI  DOTAZIONE.  Il fondo di dotazione del Comitato è costituito:

– dal versamento delle quote associative da versarsi all’atto dell’adesione e/o annualmente;

– dai contributi dei privati;

– dai contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;

– da donazioni e lasciti testamentari;

– da rimborsi derivanti da convenzioni.

Il fondo di dotazione è destinato al perseguimento degli scopi del Comitato e servirà esclusivamente a sostenere le spese per il funzionamento e l’attuazione del programma.

Le entrate del Comitato sono costituite: dal ricavato di iniziative o partecipazione ad esse; da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’organizzazione a qualunque titolo; da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

 

ART. 18 – QUOTA ASSOCIATIVA. L’ammontare della quota associativa è fissato dal Consiglio Direttivo. Non è frazionabile né rimborsabile in caso di dimissioni o perdita della qualità di socio. La quota è maggiorata per i Soci Sostenitori.

I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’assemblea. Essi non sono elettori né possono essere eletti alle cariche sociali.

 

ART. 19 –  ESERCIZI  E  RENDICONTO  FINANZIARIO. Ogni esercizio del Comitato ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio  si chiuderà  al 31 dicembre dell’anno in corso. Entro aprile di ciascun esercizio, sarà predisposto il bilancio consuntivo e il preventivo del successivo esercizio. Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione dell’attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse nell’anno successivo.

 

ART. 20 – REVISORE CONTABILE. L’Assemblea qualora lo ritenga opportuno a seguito di apposita deliberazione provvederà alla nomina di un Revisore Legale dei Conti per vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto e per accertare la regolare tenuta della contabilità.

 

DURATA  DELLE CARICHE  E  GRATUITA’

 

ART. 21 – GRATUITA’  E  DURATA  DELLE CARICHE. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di 3 anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

 

SCIOGLIMENTO

 

ART. 22 –  SCIOGLIMENTO. Lo scioglimento del Comitato è deliberato ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 21 C.C. dall’assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

 

NORME TRANSITORIE

 

ART. 23 – Nel primo anno di funzionamento il Consiglio Direttivo è costituito dai Soci Fondatori, di cui all’Atto Costitutivo.

ART. 24 Nel primo anno di funzionamento le cariche sociali sono le seguenti: Giampiero Storti, Presidente; Giuseppe Ratto, Vicepresidente; Giovanni Battista Siccardi, Segretario.